Cos'è l'autocertificazione:
è una dichiarazione in carta semplice, con firma
non autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati
e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e
dai gestori dei servizi pubblici. Chi può
farla: i cittadini italiani e i cittadini della Comunità
Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia
possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono
essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.
Cosa si può autocertificare: con la , si possono autocertificare
i dati anagrafici e di stato civile, i titoli di studio
e le qualifiche professionali, la situazione economica,
fiscale e reddituale, la posizione giuridica e altri dati
come l'iscrizione in albi o elenchi delle PA, lo stato di
disoccupazione, la qualità di pensionato, etc.
Tutte le altre qualità personali, le situazioni e
i fatti a conoscenza dell'interessato, non contenute nell'elenco
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, possono
essere attestate tramite la Per saperne di più, leggi le |
 |
Dichiarazione sostitutiva
di certificazione Come si
fa: la dichiarazione può essere presentata
dall'interessato o da un'altra persona o essere inviata
per posta o via fax. |
Cosa puoi certificare |
Modulo |
La residenza presso il Comune d'Ischia |
(Peso: 12 kb) |
I dati anagrafici e di stato civile.
I titoli di studio e le qualifiche professionali, la situazione
economica, fiscale e reddituale, la posizione giuridica. |
(Peso: 12 bytes)
(Peso: 12 bytes) |
Dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà Come
si fa: Se non è collegata ad alcuna domanda,
deve essere presentata con firma autenticata e può
essere inviata per posta o tramite altra persona. Se invece
è collegata ad una domanda, anche se presentata in
un momento successivo, la dichiarazione non deve essere
autenticata (e quindi non si applica la marca da bollo),
va firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione
o inviata per posta o per fax insieme alla fotocopia del
documento d'identità di colui che firma. |
Cosa puoi certificare |
Modulo |
Atto di notorietà |
(Peso: 12 bytes) |
Notorietà resa da
più dichiaranti |
(Peso: 12 bytes) |
Notorietà di conformità all'originale |
(Peso: 12 bytes) |
Notorietà resa nell'interesse
di chi è temporaneamente impedito |
(Peso: 12 bytes) |
Notorietà per uso successione |
(Peso: 12 bytes) |
Notorietà lotta contro
la delinquenza (contratto di appalto) |
(Peso: 12 bytes) |
Notorietà lotta contro la delinquenza mafiosa |
(Peso: 12 bytes) |
Richiesta documenti e comunicazioni |
Cosa puoi richiedere |
Modulo |
Pubblicazioni di matrimonio |
(Peso: 8 bytes) |
Aggiornamento patente e/o documenti
di circolazione |
(Peso: 12 bytes) |
D.I.A. Denuncia di inizio attività edilizia |
(Peso: 81,7 Kb) |
Permesso per costruire |
(Peso: 37,8 Kb) |
Certificazione di agibilità |
(Peso: 31,1 Kb) |
Modello per la richiesta rinnovo/rilascio di autorizzazione per imbarco e circolazione in Ischia per possessori 2a casa. |
(Peso: 9 Kb) |
Altre dichiarazioni |
Cosa puoi dichiarare |
Modulo |
Assenso al rilascio/rinnovo passaporto |
(Peso: 12 bytes) |
Avvenuto cambiamento di abitazione
|
(Peso: 12 bytes) |
Delega alla riscossione di pensione
|
(Peso: 12 bytes) |
Convivenza |
(Peso: 12 bytes) |
Dimora a seguito di matrimonio |
(Peso: 12 bytes) |
Richiesta autorizzazione accesso alla Zona a Traffico Limitato e rilascio Badge - Modello Istanza autotrasportatori |
(Peso: 16 Kb) |
Richiesta autorizzazione accesso alla Zona a Traffico Limitato e rilascio Badge - Modello Istanza Musicisti e Messi |
(Peso: 23 Kb) |
Richiesta autorizzazione accesso alla Zona a Traffico Limitato e rilascio Badge - Modello Istanza Noleggiatori con Conducente |
(Peso: 22 Kb) |
Richiesta autorizzazione accesso alla Zona a Traffico Limitato e rilascio Badge - Modello Istanza Residenti ed Invalidi Residenti |
(Peso: 32 Kb) |
Richiesta autorizzazione accesso alla Zona a Traffico Limitato e rilascio Badge - Modello Istanza per Conducenti di Taxi |
(Peso: 23 Kb) |
Richiesta autorizzazione accesso alla Zona a Traffico Limitato e rilascio Badge - Modello Istanza per Invalidi non Residenti |
(Peso: 32 Kb) |
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Domande e risposte frequenti
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D: Cosa non si può
autocertificare? R:
I certificati sanitari e veterinari, i certificati di conformità
CE e i certificati di marchi e brevetti.
D: Che responsabilità ha chi autocertifica?
R: Nel caso in cui si rendano
dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la
perdita dei benefici ottenuti. Le amministrazioni sono tenute
ad effettuare i controlli sulla veridicità delle
autocertificazioni presentate dall'interessato.
D: Con chi si utilizzano le autocertificazioni?
R: Le dichiarazioni sostitutive
sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche e con le imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL,
Telecom, Aziende del Gas, ecc.). Non possono essere utilizzate
nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria
nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
D: La PA ha l'obbligo di accettarle?
R: Si, la pubblica amministrazione
ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità
di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli
dubbi sulla veridicità del loro contenuto. on l'autorità
giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
D: Cosa fare in caso di rifiuto? R:
Chiedere nome, cognome e qualifica del responsabile della
pratica inoltrata, numero di protocollo della stessa e tipo
di procedimento attribuito. Chiedere quindi per iscritto
le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione
o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
e segnalare il tutto al Comitato Provinciale della Pubblica
Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è
stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro
trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale
o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre
le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per
le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa
fino a due milioni di lire. Il termine dei trenta giorni
decorre dalla data di ricezione della richiesta. La procedibilità
èd'ufficio, pertanto non sono richieste querele,
istanze o quant'altro. |